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LA CASSAZIONE CHIARISCE FUNZIONI E REGIME NORMATIVO DELL'ESPERTO STIMATORE.

La figura dell’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione ex artt. 568 e 569 c.p.c. è ontologicamente diversa da quella del consulente tecnico d’ufficio, giacché al primo – a differenza del secondo – non è richiesto un contributo alla formazione di un sapere (di natura tecnica) da sottoporre alla qualificazione giuridica del giudice, né egli deve (contribuire a) risolvere una controversia tra le parti. Piuttosto, l’attività dell’esperto stimatore è connotata dall’esigenza pubblicistica di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata.

Di conseguenza, allo stimatore sono solo limitatamente applicabili le disposizioni concernenti la consulenza tecnico d’ufficio. In particolare, non è prevista la nomina di consulenti di parte; non occorre che l’esperto sia iscritto nell’albo dei consulenti del tribunale né che si dia comunicazione al presidente del tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c.; non si applica l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione non sono riferibili ausiliario che non è chiamato ad esprimere un giudizio in una controversia, ma soltanto a compiere atti e attività di acquisizione di elementi materiali e tecnici per lo sviluppo di un processo volto alla concretizzazione del titolo esecutivo; non è soggetto all’applicazione dell’ammenda di cui all’art. 64 c.p.c. in caso di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico.

Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 – pres. De Stefano – est. Fanticini