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IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PUO' SOSPENDERE LA VENDITA

"ESATTORIALE" E REVOCARE L'AGGIUDICAZIONE PER CARENZE DI CUSTODIA E PUBBLICITA'.

Nell’esecuzione immobiliare esattoriale, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. – norma applicabile in quanto non derogata dal d.P.R. n. 602/1973 e da interpretare in modo estensivo e costituzionalmente orientato – se la formazione del prezzo risulta condizionata da un contesto procedimentale carente delle garanzie proprie delle vendite competitive (trasparenza, pubblicità e contendibilità), segnatamente per l’assenza del custode e della possibilità di visita dell’immobile, nonché per l’inadeguatezza delle forme di pubblicità previste dall’art. 80 d.P.R. n. 602/1973 (qualora non integrate da modalità ulteriori idonee a una diffusione effettiva dell’avviso di vendita), con conseguente rischio di aggiudicazione a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

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