Informazioni

  • Tel:
    0731/605180 - 605542 - 60914
  • Mail:
    info@ivgmarche.it 
  • Direzione Generale:
    Via Cassolo n 35
    z.i. Sant'Ubaldo
    60030 Monsano (An)

Dove siamo

Virtual Tour

Chi siamo

AL FINE DI PROVARE L'INCLUSIONE DEL CREDITO CEDUTO NELL'OPERAZIONE DI CESSIONE IN "BLOCCO"

è sufficiente la pubblicazione di un avviso contenente elementi circostanziati.

La pubblicazione, eseguita sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 58 T.U.B., di un avviso di cessione “in blocco” contenente elementi circostanziati atti ad individuare in modo univoco il credito ceduto – identificato singolarmente o con determinazione di categorie dettagliate, anche tramite link a elenchi consultabili online – è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario; al fine di contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, il debitore ceduto ha l’onere di svolgere una contestazione specifica e, cioè, di allegare e provare che l’indicato numero identificativo (NDG) non è riferibile a quel rapporto bancario oppure che non è presente nell’elenco richiamato oppure che il credito non risponde ai criteri descrittivi dell’avviso, non potendo, invece, lamentare genericamente l’insufficienza della pubblicazione o pretendere il deposito di contratti di cessione scritti, integrali, comprensivi di tutti gli allegati, privi di omissis, con esposizione del prezzo di cessione e precisa indicazione del nominativo del ceduto.

Scarica