IL CURATORE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E' CUSTODE
NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE PROSEGUITA.
Nell’esecuzione iniziata o proseguita dal creditore fondiario (o dal curatore a norma dell’art. 216, comma 10, c.c.i.i.) nonostante la liquidazione giudiziale del debitore, il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta, infatti, di nomina superflua, poiché nell’esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore che, sostituendosi al debitore nell’amministrazione del patrimonio acquisito all’attivo della procedura (a norma dell’art. 128 c.c.i.i.), soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione ex art. 484 c.p.c., al pari del debitore a norma dell’art. 559, comma 1, c.p.c.