OMESSO SVINCOLO DELLA SOMMA CONFERITA DAL MUTUATARIO IN DEPOSITO A SCOPO DI GARANZIA:
rilevanza e limiti.
In tema di mutuo fondiario, il mancato svincolo della somma conferita in deposito cauzionale a scopo di garanzia può assumere rilievo esclusivamente come fatto estintivo, in tutto o in parte, del diritto di credito del mutuante, nella misura in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 1243 c.c. e sempre che il debitore eccepisca la compensazione, non essendo rilevabile d’ufficio (art. 1242, comma 1, c.c.); non anche per negare la natura di titolo esecutivo del contratto concluso nelle forme prescritte dall’art. 474, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.