Informazioni

  • Tel. Marche:
    0731/605180 - 605542 - 60914
  • Tel. Alessandria:
    0131/505921
  • Mail:
    info@istitutovenditegiudiziarie.net 
  • Sede Legale e Operativa
    Via Cassolo n.35
    60030 Monsano (An)
  • Sede Operativa
    Strada Sale n.59
    15122 Alessandria

     

Dove siamo – Marche

Dove siamo - Alessandria

Dove siamo – Alessandria

Virtual Tour

Chi siamo

IL CURATORE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E' CUSTODE

NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE PROSEGUITA.

Nell’esecuzione iniziata o proseguita dal creditore fondiario (o dal curatore a norma dell’art. 216, comma 10, c.c.i.i.) nonostante la liquidazione giudiziale del debitore, il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta, infatti, di nomina superflua, poiché nell’esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore che, sostituendosi al debitore nell’amministrazione del patrimonio acquisito all’attivo della procedura (a norma dell’art. 128 c.c.i.i.), soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione ex art. 484 c.p.c., al pari del debitore a norma dell’art. 559, comma 1, c.p.c.

Scarica